Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297
Il Presidente della Repubblica,
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale prevede che, con la procedura dell’articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme, intesa a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge;
Visto il regolamento (CEE) m. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione, dei prodotti ottenuti nel loro territorio, sempreché siano compatibili con il diritto comunitario;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti;
Visto l’articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Ritenuta la necessità di riordinare la disciplina della produzione e della commercializzazione di alcune bevande spiritose ottenute nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle acquaviti, alle grappe, al "brandy italiano" e ai liquori;
Vista la comunicazione alla commissione dell’Unione europea effettuata ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, per le politiche agricole e della sanità;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Capo I
ACQUAVITI
Art. 1.
Definizione
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquaviti" la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherini o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.
2. Ferme restando le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, relative alla definizione, designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, la produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate da presente regolamento.
Art. 2.
Aggiunte
1. Nella preparazione delle acquaviti è consentita l’aggiunta di:
a) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
b) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.
Capo II
ACQUAVITI DI FRUTTA
Art. 3.
Aggiunte e invecchiamento
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta è consentita l’aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione è stata ottenuta la bevanda.
2. La durata dell’invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti al regime di deposito fiscale, può essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni o soltanto in mesi.
3. Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento è trasferito in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento già maturato si cumula con quello successivo, purché le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.
Art. 4.
Indicazione geografica
1. Le acquaviti di frutta italiane elencate al punto 7 dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono essere commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni:
a) le acquaviti sono distillate nelle aree geografiche cui fa riferimento l’indicazione stessa;
b) le acquaviti hanno un titolo alcolometrico con inferiore a 40 per cento in volume;
c) tutte le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche ci cui alla lettera a), esclusi l’imbottigliamento e le attività strettamente connesse.
Capo III
BRANDY ITALIANO
Art. 5.
Definizione
1. La denominazione "brandy italiano" è riservata all’acquavite ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera e), e dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/89, e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale, in recipienti di quercia non verniciati nè rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti:
2. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento è consentito alle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3.
Art. 6.
Aggiunte
1. Nella preparazione del brandy italiano è consentita l’aggiunta di:
a) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espresso in zucchero invertito;
b) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
c) sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.
Art. 7.
Titolo alcolometrico
1. Per poter essere immesso al consumo il brandy italiano deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.
2. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo è ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Art. 8.
Limiti delle sostanze volatili
1. Il brandy italiano deve possedere:
a) un tenore di alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.
Capo IV
GRAPPA
Art. 9.
Definizione
1. La denominazione "grappa" è riservata esclusivamente all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale, e rispondente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 10.
Produzione
1. La grappa è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate.
2. Nella produzione della grappa è consentito l’impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 Kg per 100 Kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito.
3. L’impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.
4. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto.
5. L’osservanza dei limiti previsti al comma 2 deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l’avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.
Art. 11.
Titolo alcolometrico
1. Per poter essere immessa al consumo la grappa deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5 per cento in volume.
2. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo è ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Art. 12.
Aggiunte
1. Nella preparazione della grappa è consentita l’aggiunta di:
a) sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
b) piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti;
c) zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;
d) caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere riportate nella denominazione di vendita della grappa.
Art. 13.
Invecchiamento
1. Nella presentazione e nella promozione è consentito l’uso del termine "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati nè rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di deposito fiscale in pianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
2. E’ consentito, altresì, l’uso dei termini "riserva" o "stravecchia" per la grappa invecchiata almeno 18 mesi, alle condizioni di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui ci commi 1 e 2, può essere specificata la durata dell’invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
4. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento è consentito alle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3.
Art. 14.
Limiti delle sostanze volatili
1. La grappa deve possedere:
a) a tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.
Art. 15.
Assemblaggio
1. E’ ammessa la miscelazione fra grappe che differiscano tra loro, purché, il prodotto finito venga posto in vendita con la sola denominazione "grappa".
2. la miscelazione può essere effettuata anche fra grappe aventi diverso periodo di invecchiamento. Nella presentazione e nella promozione del prodotto ottenuto l’eventuale indicazione dell’invecchiamento deve essere riferita alla componente che ha maturato la durata minore.
Art. 16.
Grappa con indicazione geografica
1. Le grappe indicate al punto 6 dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89 possono essere denominate e commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni:
a) le grappe sono ottenute da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate nelle aree geografiche cui fa riferimento l’indicazione;
b) le grappe hanno un titolo alcolometrico non inferiore al 40 per cento in volume;
c) tutte le operazioni sono effettuate nelle aree geografiche di cui alla lettera a), esclusi l’imbottigliamento e le attività strettamente connesse;
d) le grappe non sono miscelate con altre grappe prodotte al di fuori della zona geografica.
Capo V
LIQUORI
Art. 17.
Presentazione
1. Liquori di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera r), del regolamento (CEE) n. 1576/89, preparati con una delle bevande spiritose di cui allo stesso paragrafo, salvo quanto diversamente prescritto dalla regolamentazione comunitaria in materia, possono riportare in etichetta il riferimento alla bevanda spiritosa utilizzata a condizione che:
a) tutto l’alcole del liquore derivi dalla bevanda spiritosa evidenziata, esclusa l’eventuale aggiunta di aromi alcoolici;
b) il termine "liquore" figuri sull’etichetta nella quale sono espresse tutte le indicazioni obbligatorie con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli usati per la designazione della bevanda spiritosa utilizzata.
Capo VI
Disposizioni comuni
Art. 18.
Etichettatura
1. Fatte salve le norme previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la presentazione e l’etichettatura delle bevande di cui agli articoli precedenti sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.
2. La grappa e le acquaviti d’uva possono riportare nella denominazione di vendita:
a) il riferimento al nome di un vitigno qualora siano ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l’85 per cento in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno;
b) il riferimento a non più di due vitigni, qualora siano state ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente; non è consentita l’indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 5 per cento in peso;
c) il riferimento al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino;
d) il riferimento al tipo di alambicco.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b), e dell’articolo 16 la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l’uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alla denominazione delle varietà dei vitigni utilizzati, alle quantità acquistate, alle quantità giornaliere utilizzate e alle quantità di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato.
4) Nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b), è vietato:
a) l’uso dei termini geografici, di cui alle denominazioni elencate al punto 6 dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, che accompagnano i nomi dei vitigni o dei vini DOC, DOCG, o IGT, qualora le grappe sono distillate al di fuori delle aree geografiche cui fanno riferimento le denominazioni stesse;
b) l’uso dei termini "DOC", "DOT", "DOP", "DOCG" e "IGT" o "IGP" in sigla o per esteso.
5. La denominazione di vendita della grappa può essere completata con riferimenti geografici diversi da quelli figuranti nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, così come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Art. 19.
Vigilanza e controllo
1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli igienico-sanitari, la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione delle bevande spiritose è effettuata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dal Ministero per le politiche agricole, avvalendosi, rispettivamente, degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato (UPICA) e dell’Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, nonché, previa intesa, delle strutture e dei mezzi di altre amministrazioni dello Stato, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/307/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
Art. 20.
Sanzioni
1. Restano ferme le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n, 283, dall’articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.
Art. 21.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 1, comma secondo 3,4,5,6,7,8,9, 9-bis, 10, 11, 14, 14-bis, 15, 16 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;
b) gli articoli 1, quarto comma, 2,3,4,5,6,7,8,9, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019;
c) l’articolo 34 del decreto del Presidente della repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
d) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1969, 4 gennaio 1973 e 25 maggio 1980, relativi alle tolleranze normali nella composizione delle acquaviti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 196 del 4 agosto 1969, n. 56 del 1° marzo 1973 e n. 174 del 26 giugno 1980;
e) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 10 dicembre 1984, relativo al limite di fecce liquide naturali di vino consentito nella preparazione della grappa o dell’acquavite di vinaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n. 351 del 22 dicembre 1984.
Art. 22.
Norme transitorie
1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1998, purché conformi alle disposizioni precedentemente in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dell’industria, del Commercio e dell’artigianato
Visco, Ministro delle finanze
Punto, Ministro per le politiche agricole
Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: FLIK
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 3
____________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art., 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.
Note alle premesse:
- L’art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 è il seguente:
"Art. 50. - 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la proceduta prevista dall’art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione die prodotti alimentari conservati o trasformati;
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell’art. 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all’ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche".
- L’art. 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89 è il seguente:
"Art. 5. - Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell’art. 6, le denominazioni di cui all’art. 1, paragrafo 4 sono riservate alle bevande spiritose ivi definite, tenuto conto dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4 e 12.
Tali denominazioni devono essere utilizzate per designare i prodotti in causa.
Per le bevande spiritose che non rispondono ai requisiti prescritti per i prodotti definiti all’art. 1, paragrafo 4 non possono essere utilizzate le denominazioni ivi precisate.
Queste bevande devono essere denominate "bevande spiritose".
2. Le denominazioni di cui al paragrafo 1 possono essere completare con indicazioni geografiche diverse da quelle di cui al paragrafo 3, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore.
3. a) Le denominazioni geografiche elencate nell’allegato si possono sostituire le denominazioni di cui al paragrafo 1 o completarle formando denominazioni composte. Tali denominazioni, composte o non, possono essere eventualmente accompagnate da indicazioni complementari a condizione che esse siano disciplinate dallo Stato membro di produzione.
In deroga al primo comma, l’indicazione marque nationale luxembourgeoise sostituisce la denominazione geografica e può completare le denominazioni delle acquaviti elaborate nel Granducato di Lussemburgo che figurano nell’allegato II.
b) Queste denominazioni geografiche sono riservate alle bevande spiritose per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive si sia svolta nella zone geografica in causa.
c) Gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio sempreché siano compatibili con il diritto comunitario. Nel contesto dell’attuazione di una politica della qualità, queste norme possono limitare la produzione di una zona geografica determinata ai prodotti di qualità conformi a tali norme specifiche".
- L’art. 28 del D.Lgs: 26 ottobre 1995, n. 504, prevede, per quanto riguarda i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche, che il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:
a) stabilimenti di produzione;
b) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;
c) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa;
d) depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
e) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai punti a1) e a2), ubicati fuori dai predetti impianti;
f) magazzini dei commercianti all’ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;
g) magazzini di invecchiamento.
Nota agli articoli 2 e 6:
- Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 è relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.
Nota all’art. 4:
- Le acquaviti di frutta, di cui all’allegato II, punto 7, del regolamento (CEE) n. 1576/89 sono le seguenti:
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige
Südtiroler Aprikot o Südtiroler
Marille/Aprikot dell’Alto Adige o Marille dell’Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige
SüdtirolerZwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige
Südtiroler Golden delicious/Golden delicious dell’Alto Adige
Williams friulano o del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz dle Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino o del Trentino
Williams trentino o del Trentino
Sliwovitz trentino o del Trentino
Aprikot trentino o del Trentino
Nota all’art. 5:
- Per l’art. 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89 si vedano le premesse.
Nota all’art.6:
L’art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, è il seguente:
"Art. ": - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura e loro miscele;
b) sostanza aromatizzante: una determinata sostanza chimica dotata di proprietà aromatizzanti e ottenuta:
1) con procedimenti fisici, comprese la distillazione e la estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari, comprese l’essiccazione, la torrefazione e la fermentazione;
2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale descritto al numero 1);
3) per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in una materia di origine vegetale o animale descritta la numero 1);
c) preparazione aromatica: un prodotto diverso dalle sostanze definite alla lettera b), numero 1), concentrato o meno, avente proprietà aromatizzanti ed ottenuto con opportuni procedimenti fisici, comprese la distillazione e l’estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari, comprese la essiccazione, la torrefazione e la fermentazione;
d) aromatizzante di trasformazione; un prodotto ottenuto, rispettando le prassi corrette di fabbricazione, mediante riscaldamento per non più di 15 minuti a temperatura non superiore a 180° C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sè proprietà aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto amminico e un altro è uno zucchero riduttore;
e) aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi impiegato nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.
Nota agli articoli 7 e 11:
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concerne la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Note all’art. 12:
- Per il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107 si veda la nota all’art. 6.
Per il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 si veda la nota all’art. 2.
Nota all’art. 16:
- Le grappe di cui al punto 6 dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89 sono le seguenti:
Grappa di Barolo
Grappa piemontese o del Piemonte
Grappa lombarda o della Lombardia
Grappa trentina o del Trentino
Grappa friulano o del Friuli
Grappa veneta o del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige.
Nota all’. 18:
- Il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, concerne la presentazione, l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Note all’art. 20:
- Le sanzioni previste all’art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono le seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo precedente sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. Il massimo dell’ammenda è di 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell’art. 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna per fronde tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell’art. 36 del codice penale (così sostituito dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n, 414)".
Le sanzioni di cui all’art. 18, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono le seguenti:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.